In merito alla norma sulla responsabilità in solido dell’intermediario, in caso di avvii e chiusure di comodo di attività, contenuta nella bozza della legge di stabilità, non è corretto ipotizzare delle sanzioni con l’accusa indimostrata di “avallare” comportamenti fraudolenti dei propri clienti. Lo hanno affermato le Associazioni dei Commercialisti ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC con un comunicato stampa del 2 dicembre 2022. La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...