Con la risposta a interpello n. 205 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel caso di vendita parziale di terreni agricoli facenti parte di un compendio unico, il venir meno della possibilità per l’imprenditore agricolo professionale che ha usufruito del regime fiscale agevolato di continuare a coltivare e a condurre una porzione di terreno «per un periodo di almeno dieci anni» dall’acquisto agevolato, determini la decadenza soltanto parziale dall’agevolazione, limitatamente cioè alla parte oggetto di vendita prima del decorso dei dieci anni, a condizione che la parte residua del compendio garantisca il «raggiungimento del livello minimo di redditività» di cui all’articolo 5bis, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

