Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
Bonus assunzioni nelle ZES: quanto conviene
Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026) ha introdotto un nuovo esonero contributivo totale destinato ai datori di lavoro privati che assumono over 35 da impiegare nelle aree ZES del Mezzogiorno. L’incentivo riguarda le assunzioni a...


