Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
Decreto Salute e Sicurezza: le novità della conversione in legge in G.U.
Più tempo per la formazione sulla sicurezza per le imprese dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto Salute e Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025), gli esercizi di...


