Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
Discriminazioni sul lavoro: illegittime anche se indirette
La Corte di giustizia europea, con la sentenza n. 119 del 2025, sancisce il principio per cui la tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini portatori di handicap che non devono non subiscano un...