Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
Intelligenza artificiale e robotica nei luoghi di lavoro: limiti al potere datoriale
L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando le modalità di esercizio dei poteri datoriali, con effetti sia sul controllo della prestazione sia sugli obblighi di vigilanza e sicurezza. L’Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del...


