Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


