Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio e il 13 agosto 2025 la domanda di cassa integrazione deve essere presentata, da parte delle aziende interessate, entro il 12 settembre. Si tratta di una proroga, di durata massima pari a 12 settimane, concedibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 92/2025.
ISAC: nuovi indici contributivi e vantaggi per le imprese compliant
Con il decreto pubblicato il 3 febbraio 2026 dal Ministero del Lavore delle Politiche Sociali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed...


