Nella risposta all’interpello n. 304 del 5 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le case modulari, quando destinate ad abitazione permanente e non facilmente smontabili, devono essere considerate beni immobili. La loro cessione rientra nel regime naturale di esenzione IVA salvo che la società sia qualificabile come impresa costruttrice: in tal caso, possono applicarsi le aliquote agevolate del 4% (prima casa) o del 10% (altri casi). È inoltre obbligatorio il censimento al catasto fabbricati, come previsto dal DM 28/1998. La società non può utilizzare il sistema OSS, riservato ai beni mobili, e deve assolvere gli adempimenti IVA tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. Infine, in caso di dichiarazioni mendaci dell’acquirente, l’Agenzia recupera l’imposta dovuta e applica una sanzione del 30%, senza responsabilità diretta per la società.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


