Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...