Con la pronuncia sulla causa n. C-151/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione e cittadini di Paesi terzi, previsto dalla normativa europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica alle prestazioni di natura meramente assistenziale. La decisione trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana nell’ambito di una controversia relativa al diniego dell’assegno sociale a una cittadina albanese priva di permesso di soggiorno di lungo periodo. Secondo la Corte, trattandosi di una prestazione assistenziale non contributiva finanziata dalla fiscalità generale e destinata a fronteggiare situazioni di bisogno, gli Stati membri possono legittimamente subordinare il suo riconoscimento a requisiti che attestino un certo grado di integrazione nel territorio nazionale, come il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Congedo parentale: dal 2027 aumentano i mesi indennizzati all’80%
La bozza del disegno di legge di Bilancio 2027 aumenta i mesi di congedo parentale indennizzati all’80%: quattro mesi per il primo figlio, cinque per il secondo e sei dal terzo figlio o successivi. La decorrenza è collegata alla conclusione del congedo di maternità o...

