Con l’Interpello n. 2 del 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, per le aziende agricole e forestali, i terreni esterni all’area edificata in cui si svolgono le attività agricole in senso stretto – incluse quelle forestali — non rientrano nella definizione di “luoghi di lavoro”, alla luce dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis) e della giurisprudenza della Cassazione. Restano invece pienamente ricomprese tra i “luoghi di lavoro” le aree di pertinenza dell’azienda adibite ad attività connesse.
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


