Con l’Interpello n. 2 del 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, per le aziende agricole e forestali, i terreni esterni all’area edificata in cui si svolgono le attività agricole in senso stretto – incluse quelle forestali — non rientrano nella definizione di “luoghi di lavoro”, alla luce dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis) e della giurisprudenza della Cassazione. Restano invece pienamente ricomprese tra i “luoghi di lavoro” le aree di pertinenza dell’azienda adibite ad attività connesse.
Decreto Salute e Sicurezza: le novità della conversione in legge in G.U.
Più tempo per la formazione sulla sicurezza per le imprese dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto Salute e Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025), gli esercizi di...


