Con l’Interpello n. 2 del 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, per le aziende agricole e forestali, i terreni esterni all’area edificata in cui si svolgono le attività agricole in senso stretto – incluse quelle forestali — non rientrano nella definizione di “luoghi di lavoro”, alla luce dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis) e della giurisprudenza della Cassazione. Restano invece pienamente ricomprese tra i “luoghi di lavoro” le aree di pertinenza dell’azienda adibite ad attività connesse.
Staff leasing: un nodo gordiano da sciogliere al più presto
Lo staff leasing ha provocato, negli ultimi 15 anni, un vivace dibattito da cui sono derivate forti oscillazioni sul piano normativo con ripetuti ripensamenti da parte del legislatore. Anche la più recente giurisprudenza, sul tema della disciplina della...


