Con la circolare n. 19/D del 2026, l’Agenzia delle Dogane ha di fatto sostituito le precedenti istruzioni (dettate dalla circolare n. 16/D/2026), soffermandosi sul tema dell’adempimento spontaneo, prima dello svincolo della merce oppure in una fase successiva, distinguendo il caso in cui il contribuente non abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche, nei suoi confronti, o dell’avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo, rispetto a quello in cui ne abbia avuto contezza. Spazio poi alla regolarizzazione a posteriori, in caso di omessa dichiarazione, e alla revisione di più dichiarazioni. In tali casi, come dovrà comportarsi il contribuente per regolarizzare la propria posizione?
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


