Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione quinquies. Al pagamento in unica soluzione si applica la tolleranza di 5 giorni, con possibilità di eseguire il versamento fino al 5 agosto, ma il maggior termine non trova applicazione in caso di opzione per il piano rateale. In quest’ultimo caso, infatti, l’omesso versamento della prima rata da parte del rateizzante non determina la decadenza, che l’art. 1, comma 95, legge n. 199/2025 subordina all’inadempimento di due rate. Il versamento tardivo eseguito viene però imputato alla rata scaduta più risalente, con la conseguenza che l’arretrato non si estingue ma si trasferisce alle scadenze seguenti. La regolarizzazione presuppone il pagamento, a una qualsiasi scadenza, dell’importo di due rate.
Adempimento spontaneo in dogana: cosa cambia?
Con la circolare n. 19/D del 2026, l’Agenzia delle Dogane ha di fatto sostituito le precedenti istruzioni (dettate dalla circolare n. 16/D/2026), soffermandosi sul tema dell’adempimento spontaneo, prima dello svincolo della merce oppure in una fase successiva,...


