Con le conclusioni del 10 settembre 2026 rese nell’ambito della causa C-167/26, l’Avvocato Generale dell’UE ha chiarito che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per il periodo in cui sono soddisfatte, per la prima volta, le due condizioni richieste, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura.
Obbligazioni in forma digitale: l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi
Con la risposta a interpello n. 170 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti...


