Il D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto il principio del ragionevole affidamento degli amministratori di società non esecutivi sulle informazioni ricevute, fermo restando il dovere di agire informati. La nuova disciplina richiede di distinguere tra le situazioni in cui il consigliere di amministrazione può legittimamente fare affidamento sui flussi informativi societari e quelle in cui, in presenza di anomalie, incoerenze o specifici segnali d’allarme, è tenuto ad attivarsi richiedendo ulteriori chiarimenti o approfondimenti. In quali casi gli amministratori non esecutivi possono affidarsi alle informazioni ricevute e quando devono attivarsi in presenza di segnali d’allarme?
ANAC: prorogate le funzioni dell’attuale vertice per garantire la continuità amministrativa
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2026 il decreto-legge 6 novembre 2026, n. 200, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il provvedimento dispone che il presidente e i...

