La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 5 novembre 2026 nella causa C-118/25 P, ha definitivamente respinto l’impugnazione proposta da Nord Stream 2 AG, confermando la validità della direttiva che estende ai gasdotti provenienti da Paesi terzi alcune regole fondamentali del mercato interno del gas. La Corte ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento ingiustificata e ha negato che la società potesse invocare il principio del legittimo affidamento per ottenere un regime transitorio o forme di compensazione. È stata inoltre ribadita la legittimità dell’applicazione ai gasdotti extra-UE delle norme in materia di separazione tra attività di fornitura e gestione delle reti, accesso dei terzi e trasparenza, ritenute funzionali a garantire la concorrenza e la coerenza del quadro normativo europeo. Restano pertanto in vigore le disposizioni introdotte nel 2019 per assoggettare ai principi del mercato interno anche le infrastrutture energetiche collegate a Paesi terzi.
Impianti fotovoltaici a terra: confermato il divieto nelle aree agricole
Con la sentenza n. 184 del 5 novembre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle...

