La responsabilità abnorme del cessionario IVA. Serve l’intervento di un giudice, anche di Berlino

da | 4 Set 2026 | Ipsoa - Fisco

Sempre più spesso il diritto tributario viene “inquinato” da valutazioni e interessi estranei, propri di altri settori: ad esempio una deriva preoccupante tende a giustificare il pagamento del tributo, in assenza di ricchezza, con la colpa, con effetti spesso preoccupanti. Si potrebbero fare molti esempi, ma prendiamo il più clamoroso: il diniego di detrazione e l’applicazione di sanzioni IVA per il cliente negligente. Appare evidente la sproporzione della situazione: il cliente che ha già versato l’IVA (sottrattagli dal fornitore su una operazione in cui l’IVA era legittimamente detraibile) viene punito una prima volta con l’obbligo di versare nuovamente l’IVA allo Stato (per effetto del diniego a posteriori di detrazione) e verrebbe ad essere poi abnormemente sanzionato, una seconda volta e al quadrato, non perché ha detratto illegittimamente l’IVA, ma perché ha già subito una prima sanzione per la sua negligenza. Una sanzione può essere il presupposto di un’altra sanzione? Non pare proprio. Tale assetto viene ritenuto legittimo da tutte le Corti: ma, se è consentito dire che “il re è nudo”, a me sembra, invece, proprio il contrario. Anche qui, auguriamoci che ci sia un giudice, ma non a Berlino: a Bruxelles a Roma o a Strasburgo.

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