Con la circolare n. 19/D del 2026, l’Agenzia delle Dogane ha di fatto sostituito le precedenti istruzioni (dettate dalla circolare n. 16/D/2026), soffermandosi sul tema dell’adempimento spontaneo, prima dello svincolo della merce oppure in una fase successiva, distinguendo il caso in cui il contribuente non abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche, nei suoi confronti, o dell’avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo, rispetto a quello in cui ne abbia avuto contezza. Spazio poi alla regolarizzazione a posteriori, in caso di omessa dichiarazione, e alla revisione di più dichiarazioni. In tali casi, come dovrà comportarsi il contribuente per regolarizzare la propria posizione?
Rottamazione al 31 luglio 2026 tra tolleranza a doppio binario e decadenza differita
Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione quinquies. Al pagamento in unica soluzione si applica la tolleranza di 5 giorni, con possibilità di eseguire il versamento fino al 5 agosto, ma il maggior termine non trova applicazione in caso di...


