Con l’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, sollevata dal Tribunale di Padova in relazione al limite massimo di sei mensilità dell’indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi intimati dalle piccole imprese. La decisione non affronta il merito della disciplina, ma prende atto che la questione è stata già risolta dalla sentenza n. 118/2025, con cui la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il tetto massimo di sei mensilità, ritenendolo incompatibile con gli artt. 3, 4, 35 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
Confprofessioni compie 60 anni: le sfide per il lavoro autonomo
In occasione del congresso nazionale per il sessantesimo anniversario, svoltosi a Roma il 22 ottobre 2026, Confprofessioni ha rilanciato la necessità di politiche strutturali a sostegno dei liberi professionisti. Al centro del confronto, il contrasto alle...

