Nella sentenza dell’11 giugno 2026, causa C‑65/25, la Corte di giustizia chiarisce l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati e della direttiva (UE) 2015/849 in materia antiriciclaggio. La Corte afferma che le direttive europee non operano retroattivamente e non possono incidere su cessioni di NPL avvenute prima della scadenza del termine di recepimento. Pertanto, una disciplina nazionale che non richiedeva la forma scritta dei contratti e non assoggettava i cedenti a vigilanza AML resta pienamente valida per il periodo anteriore. Gli Stati membri conservavano infatti autonomia regolatoria e non erano tenuti ad applicare obblighi non ancora vigenti.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


