Nella sentenza dell’11 giugno 2026, causa C‑65/25, la Corte di giustizia chiarisce l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati e della direttiva (UE) 2015/849 in materia antiriciclaggio. La Corte afferma che le direttive europee non operano retroattivamente e non possono incidere su cessioni di NPL avvenute prima della scadenza del termine di recepimento. Pertanto, una disciplina nazionale che non richiedeva la forma scritta dei contratti e non assoggettava i cedenti a vigilanza AML resta pienamente valida per il periodo anteriore. Gli Stati membri conservavano infatti autonomia regolatoria e non erano tenuti ad applicare obblighi non ancora vigenti.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

