La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio. La Consulta ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina dei regimi di procedibilità e sottolinea la specificità del bene giuridico tutelato, individuato nell’assistenza familiare e nella protezione di soggetti potenzialmente vulnerabili. La decisione valorizza il rischio di pressioni e condizionamenti all’interno delle relazioni familiari, ritenendo ragionevole la scelta della procedibilità d’ufficio anche in presenza di remissione della querela da parte della persona offesa.
Primo giorno di malattia: l’INPS cambia le regole per la determinazione
L’INPS, con la circolare n. 92/2026, ha fornito indicazioni sulla determinazione del primo giorno di malattia modificando un orientamento applicativo consolidato. Dal 4 settembre 2026 l’Istituto riconosce ai fini previdenziali, a determinate condizioni, anche il...


