Nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 2119, c.c. In questa ipotesi, secondo l’ordinanza n. 8564/2026 della Corte di Cassazione, solo in presenza di alcune specifiche condizioni, il lavoratore ha diritto a percepire la NASpI. Cosa prevede la disciplina generale relativa alle dimissioni? Quali sono le ipotesi che legittimano la giusta causa? Quali sono i diritti del lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa? Quando si ha diritto a percepire la NASpI?
25 anni dall’attuazione comunitaria del contratto a termine: cosa ci hanno insegnato?
E’ passato un quarto di secolo dall’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, che è stato probabilmente uno degli istituti più discussi, modificati e ideologicamente contesi dell’intero diritto del lavoro. Considerato...


