L’idea che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale possa costituire, di per sé, il presupposto giuridico di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una delle formule che più frequentemente circolano nel dibattito pubblico corrente. Una formula suggestiva, ma giuridicamente impropria. Ciò che rileva, nel diritto del lavoro, è il nesso causale che deve intercorrere tra una scelta organizzativa dell’impresa e la soppressione del posto di lavoro. In questo quadro l’AI può certamente entrare in gioco, non come causa autonoma del licenziamento, ma come uno degli elementi fattuali che contribuiscono a ridefinire l’assetto organizzativo dell’impresa. L’innovazione tecnologica può cambiare il modo in cui le imprese producono, organizzano il lavoro e gestiscono le competenze. Ma non modifica – almeno per ora – l’architettura giuridica del licenziamento economico. Le tecnologie cambiano, i principi restano. E forse è proprio in questo equilibrio tra cambiamento e continuità che si gioca la vera sfida del diritto del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale.
Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 2758 del 2026, fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate...


