Entro il 31 marzo 2026, gli enti non commerciali interessati devono dichiarare per via telematica i dati finalizzati al recupero dei benefici ICI indebitamente fruiti negli anni 2006-2011 in virtù dell’esenzione accordata dalla legge ai fabbricati utilizzati in tale periodo per svolgere le loro attività istituzionali con modalità “non esclusivamente commerciali”, anziché totalmente “non commerciali”. In vista della scadenza, ripercorriamo le ragioni che hanno portato a questo nuovo adempimento, con un focus sui soggetti tenuti all’adempimento e sui casi di esonero.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


