Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha previsto che in caso di dimissioni per fatti concludenti il lavoratore non può accedere alla NASpI. L’INPS, con la circolare n. 154 del 2025, è intervenuto in materia chiarendo che tuttavia in caso di dimissioni per giusta causa, anche a seguito di avvio della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, il lavoratore avrà diritto ugualmente alla NASpI, fermo restando i requisiti previsti per il relativo riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ma altresì assolvendo l’obbligo dell’onere probatorio previsto dalla circolare n. 163 del 2003. Quali sono le modalità di comunicazione di risoluzione rapporto di lavoro per fatti concludenti? Quali controlli vengono effettuati dall’INL?
Accordo Stato-Regioni formazione e sicurezza sul lavoro: i chiarimenti per l’applicazione in azienda
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rilasciato delle importanti e utili FAQ interpretative in ordine all’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2026 su diversi temi di formazione dall’accreditamento regionale, alla decorrenza ed...


