L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, caratterizzate da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente. La Cassazione, con sentenza n. 28772/2025, ha precisato che tali requisiti non comportano automaticamente in sede di accertamento giudiziale la riqualificazione del rapporto come subordinato, ma solo l’estensione delle relative tutele. Quali sono quindi le indicazioni che seguono gli ispettori per poter definire quando, in presenza di una collaborazione etero organizzata si sconfini in una vera e propria etero-direzione? Quali tutele si applicano ai riders? Quali sono le sanzioni per le violazioni?
Disabilità intellettive e lavoro: l’analisi dei Consulenti del lavoro
La ricerca realizzata da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Anffas Nazionale evidenzia le difficoltà di accesso al lavoro delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sottolineando la debolezza dei servizi pubblici di collocamento...


