La riforma del Terzo settore contempla la possibilità che le attività di interesse generale vengano esercitate con modalità commerciali. Tuttavia, riconosce agli ETS commerciali benefici fiscali minori rispetto agli ETS non commerciali. Ad esempio, agli ETS commerciali è precluso l’accesso al regime forfetario: l’imponibile fiscale dovrà essere allora determinato secondo criteri analitici, con applicazione dell’art. 66 TUIR relativo alle imprese minori (regime improntato alla cassa) o secondo i criteri ordinari (criterio di competenza). In sostanza, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, gli ETS commerciali sarebbero del tutto equiparati a un soggetto (impresa individuale o società) esercente un’attività commerciale.
Confisca dei beni, primo via libera al decreto attuativo: nuove regole anche per le criptovalute
Nella seduta del 14 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei...


