Con la risoluzione n. 68 del 2025 l’Agenza delle Entrate, in tema di in tema di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016. Su tale profilo, è costante l’orientamento della Corte di cassazione, favorevole all’Amministrazione, secondo cui la citata norma prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione, che non può quindi applicarsi retroattivamente.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


