Con la risoluzione n. 68 del 2025 l’Agenza delle Entrate, in tema di in tema di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016. Su tale profilo, è costante l’orientamento della Corte di cassazione, favorevole all’Amministrazione, secondo cui la citata norma prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione, che non può quindi applicarsi retroattivamente.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


