Sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocata Generale nella causa C-137/24 P, riguardanti il rapporto tra l’assegno per figli a carico previsto dallo Statuto dei funzionari dell’UE e la riduzione d’imposta disciplinata dal regolamento n. 260/68. La riduzione d’imposta non dipende dall’effettivo pagamento dell’assegno, ma dalla medesima nozione di “figlio a carico”. Viene inoltre affermato che le direttive interne delle istituzioni non possono modificare diritti e limiti stabiliti da norme gerarchicamente superiori.
Rateazione debiti INAIL: durata, requisti e modalità per la presentazione della domanda
L’INAIL, con la circolare n. 19/2026, ha recepito la riforma della disciplina della rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. La nuova procedura amplia la durata dei piani di pagamento fino a 60 rate, introduce un iter interamente...


