Sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocata Generale nella causa C-137/24 P, riguardanti il rapporto tra l’assegno per figli a carico previsto dallo Statuto dei funzionari dell’UE e la riduzione d’imposta disciplinata dal regolamento n. 260/68. La riduzione d’imposta non dipende dall’effettivo pagamento dell’assegno, ma dalla medesima nozione di “figlio a carico”. Viene inoltre affermato che le direttive interne delle istituzioni non possono modificare diritti e limiti stabiliti da norme gerarchicamente superiori.
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


