La Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori stabilendo che non è contrario al diritto UE una normativa nazionale che consente al giudice, in sede di ingiunzione di pagamento, di ridurre l’importo del credito escludendo le somme derivanti da clausole abusive, senza dichiararne immediatamente la nullità, purché il consumatore possa successivamente ottenere tale dichiarazione in altri giudizi. Inoltre, è compatibile con la direttiva una normativa che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo delle clausole da parte del giudice nella fase di ingiunzione, a condizione che l’ingiunzione non produca effetti di cosa giudicata e che il principio del contraddittorio sia garantito nei procedimenti successivi. In sintesi, la Corte ammette sistemi nazionali che tutelano il consumatore in fasi successive, salvaguardando l’effettività della protezione.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

