Nelle conclusioni del 7 maggio 2026, nella causa C‑276/25, l’Avvocato Generale afferma che il giudice nazionale deve poter ordinare sia la comunicazione delle informazioni previste dalla direttiva, sia la produzione dei documenti pertinenti. La documentazione è necessaria per evitare dichiarazioni meramente assertive e garantire un accesso effettivo agli elementi probatori. Tale potere deve essere esercitato su istanza giustificata e proporzionata, nel rispetto del bilanciamento tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale, riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
Florovivaismo: cosa cambia per imprese, garden center e professionisti
Il D.Lgs. n. 151/2026 introduce una disciplina organica del settore florovivaistico e della relativa filiera. Il decreto legislativo definisce cosa rientra nell'attività agricola florovivaistica e interviene sulle attività connesse, sui garden center, sul contratto di...


