In applicazione del principio di onnicomprensività, introdotto dalla riforma IRPEF-IRES anche per gli esercenti arti e professioni, l’indennità di maternità percepita dal professionista rileva ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo. Il legislatore ha previsto la necessità che la somma percepita dal professionista (nel caso, l’indennità di maternità) si ponga “in relazione all’attività artistica o professionale esercitata”. È di tutta evidenza che intanto il professionista ha maturato il diritto a fruire dell’indennità in quanto risulta iscritto alla cassa di previdenza e ha assolto l’obbligo di contribuzione.
Cessioni di beni intracomunitarie: come provare l’esportazione
Con la risposta a interpellon. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell'Unione europea e, dunque, il termine dei 90...


