In applicazione del principio di onnicomprensività, introdotto dalla riforma IRPEF-IRES anche per gli esercenti arti e professioni, l’indennità di maternità percepita dal professionista rileva ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo. Il legislatore ha previsto la necessità che la somma percepita dal professionista (nel caso, l’indennità di maternità) si ponga “in relazione all’attività artistica o professionale esercitata”. È di tutta evidenza che intanto il professionista ha maturato il diritto a fruire dell’indennità in quanto risulta iscritto alla cassa di previdenza e ha assolto l’obbligo di contribuzione.
Obbligazioni in forma digitale: l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi
Con la risposta a interpello n. 170 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti...


