Imposta sulle assicurazioni: acconto non dovuto se l’attività cessa e non vengono riscossi premi

da | 3 Set 2025 | Ipsoa - Fisco

Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono chiamati al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Poiché il presupposto di tale imposta è la corresponsione del premio assicurativo, l’acconto non è dovuto al ricorrere di una duplice condizione nell’anno di riferimento, vale a dire la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di un premio assicurativo. Pertanto, il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 non è dovuto nel solo caso in cui l’assicurazione effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e nello stesso anno non riscuota alcun premio assicurativo.

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