Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono chiamati al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Poiché il presupposto di tale imposta è la corresponsione del premio assicurativo, l’acconto non è dovuto al ricorrere di una duplice condizione nell’anno di riferimento, vale a dire la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di un premio assicurativo. Pertanto, il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 non è dovuto nel solo caso in cui l’assicurazione effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e nello stesso anno non riscuota alcun premio assicurativo.
STP e STA: l’imputazione del reddito per trasparenza
Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di redigere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’articolo 5, comma 3,...


