Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono chiamati al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Poiché il presupposto di tale imposta è la corresponsione del premio assicurativo, l’acconto non è dovuto al ricorrere di una duplice condizione nell’anno di riferimento, vale a dire la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di un premio assicurativo. Pertanto, il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 non è dovuto nel solo caso in cui l’assicurazione effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e nello stesso anno non riscuota alcun premio assicurativo.
Prestazioni artistiche nel territorio dello Stato: il trattamento convenzionale
Con la risposta a interpello n. 66 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il reddito proveniente da prestazioni professionali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa...


