La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-582/23 dichiara che, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto. Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
Sfida europea per l’innovazione nell’enoturismo: al via la competizione per promuovere progetti di innovazione
Il Ministero del Turismo annuncia l’apertura dal 23 giugno al 1° settembre 2026, della competizione “European Wine Tourism Innovation Challenge” (“Sfida europea per l’innovazione nell’enoturismo”), per promuovere progetti di innovazione e condivisione di “buone...


