Il regolamento delegato (UE) 2026/296, pubblicato nella GUUE L del 26 giugno 2026, integra il regolamento (UE) 2024/1781 definendo le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. L’atto mira a garantire l’effettiva applicazione del divieto, evitando effetti distorsivi e consentendo agli operatori di gestire situazioni eccezionali in modo proporzionato, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità. La distruzione è ammessa solo in circostanze specifiche, tra cui pericolosità del prodotto, non conformità normative, violazioni di diritti di proprietà intellettuale, restrizioni contrattuali, impossibilità tecnica di riutilizzo, danni o difetti non riparabili, mancata accettazione di donazioni o assenza di destinatari. Il regolamento stabilisce inoltre puntuali obblighi documentali, da fornire entro 30 giorni, per garantire tracciabilità e verificabilità delle deroghe applicate. Le disposizioni si applicano dal 19 luglio 2026.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


