Con due Pronto Ordini del 24 giugno 2025 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, nonostante l’iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...