Con due Pronto Ordini del 24 giugno 2025 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, nonostante l’iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE
Il settore della logistica è interessato da un significativo intervento normativo volto a rafforzare la compliance IVA e contrastare fenomeni evasivi. In attesa dell’autorizzazione unionale per il nuovo reverse charge, il legislatore ha introdotto un regime opzionale...


