Con due Pronto Ordini del 24 giugno 2025 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, nonostante l’iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
Accisa sul gas naturale: i chiarimenti sulle modalità di applicazione
In tema di applicazione dell’accisa sul gas naturale, con la circolare n. 8 del 2026 l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che in merito all’adeguamento della cauzione i soggetti obbligati (venditori ed autoconsumatori) già in possesso di autorizzazione alla data del...


