Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026 la Corte EDU si è pronunciata con riferimento all’accesso e all’esame dei dati bancari dei ricorrenti, evidenziando che il quadro giuridico interno abbia concesso alle autorità nazionali italiane una discrezionalità illimitata sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Allo stesso tempo, tale quadro normativo non forniva garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure contestate non erano soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


