Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti facendo seguito al quesito con il quale si chiedono chiarimenti in relazione all’individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo, precisa che l’individuazione del triennio deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
Registro imprese: aggiornate le specifiche tecniche
Con il decreto 18 febbraio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche relative al registro imprese di cui al decreto ministeriale 18 ottobre...


