Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti facendo seguito al quesito con il quale si chiedono chiarimenti in relazione all’individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo, precisa che l’individuazione del triennio deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
ESMA, codice di condotta europeo: cosa cambia per le imprese
Tra gli interventi del Listing Act recepiti nell’ordinamento italiano con il D.L.gs. n. 86/2026 emerge il nuovo ruolo dell’ESMA nella costruzione di standard europei di trasparenza e affidabilità per le informazioni fornite agli investitori nei mercati finanziari....


