Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento possono essere restituite al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita, nel qual caso – per il lavoratore – non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. Nel caso di restituzione delle somme al netto della ritenuta subita, al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Ai fini del calcolo del risparmio fiscale è necessario considerare le aliquote applicate al reddito del sostituito rispetto alla misura del credito d’imposta spettante al sostituto in misura fissa.
Riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria: le proposte dell’UNCAT
Con un comunicato stampa del 15 luglio 2026, l’UNCAT ha reso noto di essere intervenuta, con il presidente Gianni Di Matteo e il consigliere segretario Silvia Siccardi, davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera sullo schema di decreto legislativo che...


