Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento possono essere restituite al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita, nel qual caso – per il lavoratore – non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. Nel caso di restituzione delle somme al netto della ritenuta subita, al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Ai fini del calcolo del risparmio fiscale è necessario considerare le aliquote applicate al reddito del sostituito rispetto alla misura del credito d’imposta spettante al sostituto in misura fissa.
Contributo straordinario delle banche: pronti i codici tributo
Con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’istituzione dei codici tribute per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di...


