Con il messaggio n. 1943 del 2026, l’INPS fornisce importanti chiarimenti operativi in merito ai benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale già illustrato nella circolare n. 51/2026, l’INPS conferma che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti interessati, anche quando non direttamente collegati all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il messaggio individua inoltre le modalità di presentazione delle domande, i requisiti dichiarativi richiesti agli interessati e le istruzioni per la gestione delle ricostituzioni pensionistiche e del contenzioso amministrativo.
Bonus autoimpiego settori strategici: riesame domande respinte
Con il messaggio n. 1955 del 2026, l'INPS comunica la conclusione delle attività istruttorie relative alle domande di accesso al contributo per l'autoimprenditorialità previsto dall'art. 21, comma 3, del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), destinato ai giovani...


