Nel decreto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mi colpì che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro fosse stata inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Dietro l’apparenza di un ampliamento di tutela, si producono però effetti restrittivi. Sia per i riferimenti ai soli lavoratori, sia ai luoghi di lavoro di cui all’art. 62 TUSL. Certo è che la norma introdotta dal D.L. n. 159/2025 la ritroviamo nella legge di conversione n. 198/2025. Un risultato che sorprende ove si consideri che violenze e molestie (e si badi, non solo in danno dei “lavoratori”, bensì anche di altri soggetti come dirigenti e preposti, e in ogni luogo di lavoro) sono state finora ben presenti nel panorama normativo e giurisprudenziale del nostro Paese. Una speranza c’è: che si provveda a depennare queste limitazioni. È troppo confidare in un apposito decreto legge?
Modello 770/2026 definitivo: novità e punti di attenzione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello di dichiarazione 770 per il period d’imposta 2025 che i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica entro il 31 ottobre 2026. I nuovi campi riguardano l’esposizione dei dati...


