Potranno essere rottamati solo i carichi affidati al concessionario della riscossione che riguardano le imposte dichiarate, ma non versate. Si tratta, in linea di principio, di imposte il cui mancato versamento è stato rilevato con un avviso bonario (non pagato), seguito dall’iscrizione a ruolo con affidamento all’agente della riscossione. La rottamazione sarà consentita anche con riferimento alle somme dovute a seguito dei controlli formali e successivamente iscritte a ruolo. Se la legge di Bilancio 2026 confermerà tali limitazioni, non sarà possibile accedere alla nuova definizione con riferimento alle maggiori imposte accertate e risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


