Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
Cripto-attività, accertamenti e tassazione ante 2023: quando una plusvalenza può dirsi tassabile?
In questo periodo l’Agenzia delle Entrate sta focalizzando l’attenzione sulla detenzione di cripto-attività ante 2023 e relative plusvalenze. Questa attenzione degli uffici sulle cripto-attività movimentate negli anni anteriori al 2023 rende attuale una domanda...


