Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
STP e STA: l’imputazione del reddito per trasparenza
Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di redigere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’articolo 5, comma 3,...


