Con una sentenza del 3 giugno 2026, resa nella causa T-224/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, un rappresentante doganale indiretto è tenuto ad essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali, qualora sia stato invitato a farlo nell’ambito di un controllo doganale, tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


