Con una sentenza del 3 giugno 2026, resa nella causa T-198/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto alla rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata per un periodo che è già stato oggetto di una verifica fiscale a condizioni connesse alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a comportare una modifica delle conclusioni di tale verifica, e ciò anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo interessato possa effettivamente esercitare il suo diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


