Con la risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trattenuta operata sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati in base al mandato senza rappresentanza, al fine di coprire la quota dei maggiori costi di gestione, viene effettuata solo nell’ipotesi in cui «le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l’equilibrio economicofinanziario dell’Associazione». La trattenuta che sotto il profilo finanziario produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati e, successivamente, richiesto loro il conguaglio della quota annuale, non comporta per gli associati l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


