Con le conclusioni presentate in data 12 febbraio 2026 l’Avvocato Generale ha evidenziato che un’imposta che grava sul trasferimento a titolo onerodo del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


