L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2024, ha fornito istruzioni operative sull’applicazione del trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e festivo effettuato dai dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli delle strutture turistiche, ricettive e termali. In particolare, l’Agenzia ricorda che la misura è riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Per quanto riguarda i beneficiari, viene precisato che la misura spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Quali sono gli altri chiarimenti?
Obbligo contributivo nel licenziamento annullabile: i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS
Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando...


