La legge di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2026) differisce dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore della portabilità del contributo datoriale alla previdenza complementare. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto che, laddove il lavoratore, che abbia destinato il TFR a un fondo negoziale e benefici del contributo datoriale, decida di aderire ad un nuovo fondo pensione, non di categoria e non in accordo con l’azienda, oltre alla posizione individuale maturata, debba essere trasferito anche il diritto a percepire il contributo da parte dell’azienda. La norma rafforzata la centralità della scelta individuale, evitando la perdita del beneficio in caso di cambio di forma pensionistica. Ma vista la complessità applicativa, che interviene su equilibri consolidati, ha dato vita alla necessità concedere il tempo necessario per adeguare le procedure e definire le regole operative.
Interdizione anticipata della lavoratrice madre: come evitare rischi e sanzioni
L’istituto dell’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza costituisce uno degli ambiti più complessi disciplinati dal Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), in quanto incide contemporaneamente sulla tutela della salute della...


